Proposta di liggi du diputatu rigiunali Nino Strano du 1996
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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
la lingua e la letteratura siciliana, che rappresentano un patrimonio culturale di elevato valore umanistico ed artistico, sono in declino e rischiano di perdersi irrimediabilmente.
Si ritiene doveroso da parte della Regione siciliana adoperarsi in ogni modo per evitare la dispersione di tale prezioso patrimonio culturale.
Con il presente disegno di legge, che si affianca ad altro inteso a conservare le arti ed i mestieri tradizionali dell'Isola, si propone di rendere obbligatorio nelle scuole dell'obbligo della Regione siciliana lo studio della lingua, della letteratura e della cultura siciliana, visto l'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana e visto il DPR n. 246 del 14 maggio 1985.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Ad iniziare dall'anno scolastico 1996/97 nelle scuole elementari dell'Isola è obbligatorio l'insegnamento della lingua, della storia e della letteratura siciliana.
Art. 2.
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All'insegnamento delle materie indicate all'articolo 1 sono destinate tre ore settimanali del normale orario scolastico, delle classi quarta e quinta elementare.
Art. 3.
All'insegnamento provvedono, ove possibile, maestri e professori della stessa scuola.
I direttori didattici all'inizio dell'anno scolastico stabiliscono giorni ed ore destinate al suddetto insegnamento.
Ove non si possa provvedere con il personale insegnante della stessa scuola, possono essere autorizzate da parte dell'Assessore regionale per per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su motivata richiesta, supplenze esterne.
Art. 4.
All'applicazione delle norme della presente legge provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale.
Art. 5.
All'onere derivante dalla presente legge previsto in lire 10.000 milioni si provvede con i fondi del capitolo di bilancio destinato a nuove iniziative legislative.
Art. 6.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.